Dichiarazioni
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica, utilizzando l’apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Modalità del versamento
1. I soggetti passivi, qualora non ricevano entro la scadenza il modello di delega F24 per il pagamento, predisposto e spedito dall'Ufficio Tributi del Comune, sono tenuti ad effettuare autonomamente il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti dell’imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24,compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Alpette.
3. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 5,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
Codice catastale del Comune di Alpette A221
versamento della prima rata di acconto dell'imu anno 2024 - scadenza lunedì 17 giugno 2024
versamento della seconda rata di saldo dell'imu anno 2024 - scadenza lunedì 16 dicembre 2024
versamento in unica soluzione (acconto e saldo) - scadenza lunedì 16 giugno 2024
N.B. il ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 permette di regolarizzare i versamenti di imposte omessi o insufficienti o tardivi
Importo minimo da versare
si ricorda inoltre che l'imposta non è dovuta per importi inferiori a euro 5,00 (cinque/00) annui
Arrotondamento dell'importo da versare
ai sensi dell’art. 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso per superiore a detto importo.